(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 57
                         del 27 aprile 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Disposizione generale
 
   1.  Ai  sensi  dell'articolo  52  dello  Statuto  l'organizzazione
amministrativa della Regione si compone di servizi che operano, sotto
la  direzione  della  giunta e del suo presidente, in modo coordinato
secondo il metodo della programmazione al  fine  di  un  organico  ed
efficiente   svolgimento   del   ruolo  di  governo  regionale  e  di
un'imparziale e sollecita azione amministrativa.
   2.  Fanno  parte altresi' dell'organizzazione amministrativa della
Regione:
     a) i servizi del consiglio regionale;
     b) i servizi dell'organo regionale di controllo.
   3.   Il  funzionamento  dell'organizzazione  amministrativa  della
Regione  e'  informato  altresi'  ai  principi  della   collegialita'
operativa, della partecipazione e responsabilizzazione del personale.