(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 57 del 27 aprile 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizione generale 1. Ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto l'organizzazione amministrativa della Regione si compone di servizi che operano, sotto la direzione della giunta e del suo presidente, in modo coordinato secondo il metodo della programmazione al fine di un organico ed efficiente svolgimento del ruolo di governo regionale e di un'imparziale e sollecita azione amministrativa. 2. Fanno parte altresi' dell'organizzazione amministrativa della Regione: a) i servizi del consiglio regionale; b) i servizi dell'organo regionale di controllo. 3. Il funzionamento dell'organizzazione amministrativa della Regione e' informato altresi' ai principi della collegialita' operativa, della partecipazione e responsabilizzazione del personale.